STATUTO

U. N. V. S.
Sezione “Fratelli Salvati” di Napoli
STATUTO

statutoPREMESSA
1) L U.N.V.S. Sezione “Fratelli Salvati” di Napoli è un’Associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva;
2) é un’unità di base dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva di cui alla Legge 7/12/2000 n. 383), cioè a dire l’articolazione territoriale della medesima con autonomia patrimoniale e gestionale;
3) è apolitica, senza fine di lucro e si propone le seguenti finalità:
a) tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei più puri ideali nel ricordo delle
glorie del passato, per l’affermazione della fulgida tradizione italiana;
b) sviluppare i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi;
c) riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l’esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa e affini, per le migliori fortune dello sport italiano;
d) collaborare col CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti di promozione sportiva, con gli Enti locali, con gli Enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed organizzazione, d’intesa con le competenti Federazioni, con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e di lotta al doping e alla violenza nello sport;
e) prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani e aiuti ai soci che si trovino in difficoltà;
f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari straniere, valorizzando così l’ideale sportivo come mezzo di coesione e di solidarietà tra i popoli. ARTICOLO 1 –

DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva, disciplinata dalla L. 7
dicembre 2000 n. 383, denominata “U.N.V.S. Sezione “Fratelli Salvati” di Napoli (di seguito denominata “Associazione”) con sede sociale in Napoli, alla Via Alessandro Longo 46/E nelle pertinenze del CONI di Napoli, con facoltà di istituire centri di attività nell’ambito territoriale della Provincia di Napoli, promuovere e organizzare attività culturali, ricreative e sportive dilettantistiche in ambito provinciale, regionale e nazionale. L’Associazione svolgerà, altresì, in via accessoria attività di natura culturale e ricreativa, compresa l’attività didattica.
La denominazione sociale potrà essere integrata, con altre espressioni, con delibera del Consiglio Direttivo, mentre la variazione della sede legale – fatto salva il bisogno assoluto di variazione – dovrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.
L’U.N.V.S. Sezione “Fratelli Salvati è un’associazione democratica, liberamente costituita da soci, a tempo indeterminato.
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ARTICOLO 2 – SCOPO
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro né diretto, né indiretto. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate o dagli Enti di promozione sportiva, se da queste delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alle discipline riconosciute da:
– Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.);
– Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) – Discpline Artistico e Corsa;
– Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.);
– Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba);
– Federazione Italiana Bocce (F.I.B.);
– Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.);
– Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
– Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.d I.);
– Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.)
– Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.);
– Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.);
– Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A V.);
– Federazione Italiana Pesistica (F.I.PE.);
– Federazione Italiana Rugby (F.I.R.);
– Federazione Italiana Scherma (F.I.S.);
– Federazione Italiana Taekwondo (F.I.TA.);
– Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.);
– Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO);
– Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.);
– Federazione Italiana Sport Bowling (F.I.S.B.);
– Federazione Italiana Dama (F.I.D.);
– Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.);
– Federazione Italiana Wushu – Kung Fu (F.I.Wu.K.);
– Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.);
– Associazioni Sportive Sociali Italiane (A.S.I.);
– Attività Sportive Confederate (A.S.C.);
– Centro Sportivo Italiano (C.S.I.);
– Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.);
– Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.);
– Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI);
e di ogni altro sport che l’associazione ritenga necessario per soddisfare la richiesta degli Associati, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive, impegnandosi, a tutela della salute degli atleti, alla repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche e non.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione svolgerà, altresì, in via accessoria attività di natura culturale e ricreativa, compresa l’attività didattica, nonché attività formative e turistiche, percorsi educativi, atti a sostenere istanze di sviluppo sociale e diritti di cittadinanza, tutela della salute e dell’ambiente, valori di dignità e solidarietà.
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1) L’Associazione si configura come centro educativo permanente di ricerca e orientamento, e
in questo ambito promuove servizi e opportunità intese a favorire modalità di relazione e di comunicazione, di creatività e libera espressione, in cui ampliare e integrare saperi e competenze.
2) L’Associazione promuove e organizza iniziative a carattere socio-assistenziale in relazione a
fenomeni di disagio, di devianza, emarginazione e recupero della disabilità.
3) L’Associazione promuove un sistema di opportunità di incontro e orientamento educativo,
implementando la strategia dell’adozione sociale.
4) L’Associazione concorre con tutti coloro che nei più svariati campi della vita sociale e culturale operano per il progresso, per la pace e la cooperazione.
5) L’Associazione promuove ogni possibile forma di collaborazione con il mondo della Scuola e
le diverse espressioni dell’associazionismo scolastico, organizzando iniziative integrate di formazione e aggiornamento per gli insegnanti.
6) L’Associazione si configura di volontariato e di promozione sociale e sportiva, nonché Ente sociale e culturale non commerciale e potrà promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici ed enti che abbiano comunque oggetto e finalità affini e compatibili con quelli dell’Associazione.
Per il conseguimento degli scopi, l’Associazione potrà:
a) gestire direttamente attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
b) partecipare attivamente alla gestione dell’attività connesse alla promozione e organizzazione, in rete o in collaborazione con servizi istituzionali, azioni progettuali, interventi di prevenzione e recupero dei fenomeni di disagio giovanile, adolescenziale e terza/quarta età, di recupero delle disabilità, di sostegno, assistenza e solidarietà sociale;
c) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti locali, regionali, statali, europei, pubblici e privati;
d) allestire e gestire punti di ristoro collegati all’interno delle proprie strutture ed eventualmente correlate a manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
e) organizzare viaggi e soggiorni turistici;
f) esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nei limiti e nel rispetto delle normative civilistica e fiscale;
g) gestire, acquistare, acquisire ad altro titolo ed eventualmente alienare attrezzature, impianti sportivi, ricreativi e culturali.
L’ Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative. L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’U.N.V.S., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibera di aderire.
L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente e, comunque, dalle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione cui l’Associazione intende aderire.
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L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva a cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione e/o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici
sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante, con diritto di voto, nelle assemblee
federali.
ARTICOLO 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 4 – AMMISSIONE SOCI
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, o di qualunque delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata, nonché dei loro Organi.
Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Colui che intende essere ammesso come socio dell’Associazione dovrà produrre specifica istanza di adesione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, la domanda è tacitamente accettata se entro 30 (trenta) giorni non arriva parere negativo del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà essere presentata da un socio. La qualifica di socio si assume al momento del rilascio della tessera sociale, previo pagamento delle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere controfirmate da un esercente la potestà familiare, ai sensi dell’art. 320 c. c. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.
L’Associazione s’impegna a tesserare gli atleti, esclusivamente, alla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o alla Disciplina sportiva associata (D.S.A.) o all’Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) per le relative discipline di appartenenza. Inoltre, In caso di vincolo, a tesserare per i predetti organizzazioni, dirigenti e tecnici.
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ARTICOLO 5 – SOCI E LORO CATEGORIE
I Soci si distinguono in:
a) Emeriti: sono quei soci che non esercitano più un ufficio ma ne conservano onorificamente o con limitate attribuzioni;
b) Benemeriti: sono quei soci che nei modi più diversi, dall’interessamento all’aiuto finanziario, hanno fattivamente contribuito allo sviluppo dell’Associazione nonché quei soci, senza limite di età, che abbiano conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali;
c) Ordinari: sono tutti gli altri soci;
d) Atleti: sono quei soci che continuano a praticare lo sport.
Tutti i soci hanno diritti e facoltà paritetici.
Il Consiglio Direttivo consacra soci “ad memoriam” coloro che, soci e non, dirigenti, atleti,  tecnici,
istruttori, giornalisti sportivi, medici sportivi e tutti coloro che abbiano rilevanza nel mondo dello sport, sono deceduti nell’esercizio della loro attività sportiva.
La quota associativa di qualsivoglia categoria di soci è intrasmissibile.
ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:
1) frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5) partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
6) esercitare il diritto di voto, attivo e passivo, per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e Probiviri;
7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’art. 18 del presente Statuto;
8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.
I soci hanno libero accesso ai locali dell’Associazione e possono pertanto fruire di tutti gli spazi,
compatibilmente con le attività programmate. In ragione di specifiche iniziative culturali e sportive,
di manifestazioni, di gare ed eventi, è consentito l’accesso ai non soci, giusto regolamento a redigersi. Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno il dovere di:
1) osservare le disposizioni, sia legislative e sia regolamentari, vigenti in materia sportiva;
2) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione e al di fuori di essa;
3) versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
4) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
5) all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano la vita dell’Associazione;
ad attenersi alle deliberazioni degli organismi direttivi.
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ARTICOLO 8 – DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.
Sono considerate causa di decadenza:
1) dimissione volontaria, da rassegnare tre mesi prima della chiusura dell’anno solare;
2) il mancato pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote deliberate dal
Consiglio Direttivo;
3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4) mancata osservanza dello Statuto o dei Regolamenti vigenti;
5) assunzione di comportamenti offensivi nei confronti dell’associazione, dei sui Organi sociali o dei rispettivi soci attraverso azioni, espressioni e atteggiamenti;
6) assenza dalla vita associativa e dalle iniziative promosse dall’Associazione per oltre un anno;
7) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 32 del presente Statuto;
8) decesso.
Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di
Statuto. Il provvedimento di radiazione, di cui al precedente punto 3, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato stesso a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
ARTICOLO 9 – QUOTE SOCIALI
Ogni socio deve versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
I soci, inoltre, in funzione dei programmi di attività, sono tenuti a versare i contributi associativi, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi.
ARTICOLO 10 – SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio
Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) ammonizione;
3) diffida;
4) ammenda;
5) sospensione a tempo illimitato;
6) radiazione.
Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto.
ARTICOLO 11 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative, all’atto della richiesta che ne propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario.
In caso di mancata designazione da parte del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, che elegge gli organismi, può nominare una Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio, composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci aventi almeno un anno di anzianità non in lista per l’elezione, per l’espletamento delle procedure elettorali.
L’assistenza del Segretario decade quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai membri della commissione elettorale. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite da tutti i soci: emeriti, benemeriti, ordinari e atleti in regola con il pagamento delle quote sociali e iscritti nel libro dei soci. L’iscrizione nel libro dei soci avviene a cura del Consiglio Direttivo con relativa delibera.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.
ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione
(postale ordinaria, raccomandata a mano o comunicazione elettronica) da parte del Presidente, almeno otto giorni utili prima del giorno fissato per la riunione, oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività sportiva, almeno venti giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno due volte l’anno: entro il 31 gennaio per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati.
Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, sul rendiconto, bilancio di previsione, indirizzi e direttive generali dell’Associazione, nomina delle cariche sociali, approvazione di eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 15 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica e per delega di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente e per delega.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, fisicamente e per delega, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente e per delega.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività sportiva almeno trenta giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera, prioritariamente, sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
– trasferimento della sede sociale;
– atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
– scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
ARTICOLO 17 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni, ovvero durano per il corrispondente quadriennio olimpico.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli Organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
ARTICOLO 18 – ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati  all’Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative e che:
a) non ricoprano cariche sociali in altre sezioni UNVS, società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina sportiva associata riconosciute dal CONI. Altresì nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione sportiva;
b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
c) non siano stati assoggettati da parte dell’ U.N.V.S. (nazionale o sezionale), del CONI, di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva, a esse aderenti, a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
ARTICOLO 19 – PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, è il legale rappresentante dell’Associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione degli scopi associativi. Esercita, inoltre, ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca l’Assemblea sociale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente Vicario o in subordine dal Vice Presidente ordinario, le cui firme costituiscono piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo con conseguente
convocazione – a cura del Vice Presidente Vicario – di un’assemblea straordinaria per il rinnovo
delle cariche entro 60 giorni e da celebrarsi nei successivi 30.
Al Vice Presidente Vicario spetterà l’ordinaria amministrazione sino all’elezione di cui al precedente comma.
In caso, invece, di dimissioni, l’ordinaria amministrazione spetterà al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest’ultimo, al Vice Presidente Vicario, insieme con il Consiglio Direttivo, che resteranno in “prorogatio” sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria elettiva che va convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30.
ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 14 membri fra gli associati che vantano un’anzianità di iscrizione almeno biennale. Il Consiglio Direttivo, in ossequio allo Statuto U.N.V.S., determina il numero dei consiglieri da eleggere. I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno due Vice Presidenti ed eventualmente un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti inferiore al 50% dei componenti il Consiglio Direttivo, di cui di diritto fanno parte il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati poteri di gestione e ordinaria amministrazione dell’associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre sezioni UNVS, società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesimaFederazione sportiva o Disciplina sportiva associata riconosciute dal CONI. Altresì, nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione sportiva.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Le cooptazioni, nella durata di un mandato, non possono essere di numero superiore a 1/3 dei componenti del Consiglio; superato il suddetto limite la nomina del consigliere avverrà a
cura dell’Assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica
devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. La convocazione è fatta a mezzo lettera da consegnare a mano almeno sette giorni prima dell’adunanza. In ogni caso la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono o a mezzo fax o via e mail, e con avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 6 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di candidature liberamente presentate dai soci in possesso di un’anzianità di iscrizione almeno biennale. Il regolamento elettorale viene redatto dall’apposita Commissione, ove nominata.
Spetta, pertanto, al Consiglio:
a) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione
annuale dell’Assemblea ordinaria dei soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
b) predisporre il bilancio preventivo;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
e) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento dei settori operativi;
g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
h) adottare provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
i) realizzare le finalità previste dallo statuto e attuare le decisioni dell’Assemblea dei soci;
j) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
k) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
l) applicare tutti i principi del presente Statuto;
m) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’Associazione, nei limiti dello Statuto, del regolamenti organico e delle deliberazioni dell’Assemblea sociale;
n) stabilire l’importo delle quote associative e i termini di pagamento;
o) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
p) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell’Associazione.
ARTICOLO 23 – IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 24 – SETTORI PER GRUPPI DI INTERESSE
In relazione a specifiche attività o centri di interesse potrà essere costituita uno specifico “Settore”.
La costituzione di un nuovo settore avviene con delibera del Consiglio direttivo. Non possono far parte di settori coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con l’Associazione.
Il “Settore” deve:
– applicare lo Statuto Sociale e attenersi ad esso, al Regolamento Organico e alle deliberazioni
dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
– predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo del settore che dovrà
essere esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo;
– attenersi alle disposizioni legislative relative all’esercizio dell’attività;
– predisporre eventuali forme contributive in relazione alle attività sociali di settore, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
– predisporre il programma di attività da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 25 – COLLEGIO DEI REVISORI
Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle
scritture, conformandosi a criteri e indirizzi formulati nel presente Statuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta annualmente la relazione che correda il rendiconto da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione, esplicitando i criteri e gli
indirizzi delle procedure di controllo. Deve, inoltre, vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed elegge nel proprio seno un presidente; in caso di vacanza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano di età.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente e il Consiglio Direttivo. Possono essere eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti anche non soci dell’Associazione. Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, il quarto e il quinto della graduatoria sono nominati supplenti. In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti si sostituisce al consiglio direttivo per la stretta ordinaria amministrazione e convoca immediatamente l’assemblea dei soci per l’elezione dell’organismo. La funzione di Membro del Collegio Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.
ARTICOLO 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da persone fisiche che non siano membri di alcun Organismo dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia consultivo circa la corretta applicazione e interpretazione dello Statuto e del Regolamento Organico.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su qualunque controversia relativa all’applicazione o interpretazione delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su qualunque controversia, comunque connessa al rapporto associativo, che possa insorgere tra l’Associazione e singoli associati o tra singoli associati.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed elegge nel proprio seno un presidente. Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri valgono le stesse norme previste per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al precedente art. 25. La funzione di GARANTE è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.
ARTICOLO 27 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Il bilancio di previsione per l’esercizio in corso viene sottoposto per l’approvazione entro il 31
gennaio dello stesso anno.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 28 – FONDO COMUNE
Il Fondo Comune è costituito dai contributi associativi ed eventuali avanzi di gestione, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il Fondo Comune o qualsiasi altro provento non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione, neanche in forma indiretta, né all’atto del suo scioglimento, ma deve essere
utilizzato ai soli fini delle attività istituzionali.
ARTICOLO 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1) Il socio si impegna a non adire altre autorità diverse da quelle dell’Associazione per la risoluzione di ogni controversia, anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.
2) Il socio può chiedere al Consiglio Direttivo di essere autorizzato, per particolari e giustificati motivi, ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.
3) Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’interessato. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
4) Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L’inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall’Associazione.
ARTICOLO 30 – COLLEGIO ARBITRALE
1) Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli Organi di giustizia che dovessero
insorgere tra i soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.
2) In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina il Collegio dei Probiviri che designerà anche l’arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.
3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori.
4) Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Per l’esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell’Associazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
ARTICOLO 31 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 32 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre quarti dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione con solo finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO 32 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva per le relative discipline di appartenenza e, in subordine, le norme degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Su espresso mandato assembleare si dichiara, come integralmente recepita e approvata, ogni variazione che l’U.N.V.S. o il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ai quali l’Associazione è affiliata, possano apportare in
futuro ai loro Statuti e ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Napoli, 25 gennaio 2014

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